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PARTE PRIMA: GENERALITA'.
Art. 1 - Denominazione, sede e durata.
1.1. L'Associazione ha denominazione "A.I.L. Treviso - Sezione di Treviso dell'Associazione Italiana contro le Leucemie". L'Associazione potrà usare la formula abbreviata "A.I.L. TREVISO".
1.2. L'Associazione ha sede in San Fior (TV).
1.3. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta dall'Assemblea dei Soci (art. 19)
Art. 2 - Scopo.
2.1. L'Associazione ha lo scopo di operare in Provincia di Treviso per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre empatie maligne per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro, in armonia col le finalità statutarie ed operative dell'"Associazione Italiana contro le Leucemie" con sede a Roma riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 19 Settembre 1975 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 263/75 presso il Tribunale di Roma, qui di seguito denominata per brevità "A.I.L."
2.2. A tale scopo, l'Associazione può quindi, tra l'altro, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche convenzionandosi (art. 15/g) con Enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:
a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;
b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;
c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e promuovere convegni di studio;
e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;
f) offrire alle Istituzioni politiche, amministrative sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
g) collaborare con le Autorità, con i servizi sanitari e con altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;
h) curare la preparazione di volontari che intendono impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, e predisporne l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi;
i) incrementare i rapporti tra i pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura;
l) diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie leucemiche e delle altre empatie maligne, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più amplia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca, da realizzare la possibilità di formulare diagnosi precoci, e da predisporre le condizioni per informare sui centri di cura più idonei;
m) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche tramite pubbliche sottoscrizioni.
Art. 3 - Soci.
3.1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'Associazione stessa, sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti e svolgono ogni attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
3.2. L'associazione si compone di Soci effettivi: ordinari e sostenitori.
3.3. Sono Soci effettivi ordinari dell'Associazione le persone che hanno versato la quota associativa minima stabilita dall'Assemblea (at. 6/a); sono Soci effettivi sostenitori coloro che hanno versato una quota almeno di dieci volte superiore a quella minima stabilità dall'Assemblea.
3.4. Il Socio effettivo può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa (artt. 6/a e 8.4) entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali versati (art. 4.1/a), ne ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione (artt. 4 e 19); la qualità di socio non è trasmissibile.
3.5. Il Consiglio di Amministrazione (art. 15/e) può nominare Soci benemeriti le persone che, a suo giudizio, onorano l'Associazione con la loro adesione.
Art. 4 - Patrimonio e bilanci.
4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci (art. 3.2);
b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano essi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
c) da eventuali donazioni, eredità e legati;
d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (art. 2.2);
f) da ogni altra entrata.
4.2. Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento e di mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) dell'Associazione ad eccezione di quei beni che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati (art. 19.2/b).
4.3. L'anno finanziario comincia il I gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4.4. Per ogni anno finanziario il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci (artt. 6/e e 15/h):
a) entro il mese di marzo, il Bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dovere pagare l'anno finanziario successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno in corso;
b) entro lo stesso mese di marzo, il Bilancio consultivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi, del contadi cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.
PARTE SECONDA: ORDINAMENTO.
Art. 5 - Organi.
Gli organi dell'Associazione sono:
1. l'Assemblea dei Soci (artt. 6 e 10);
2. il Consiglio di Amministrazione (artt. 11 e 15);
3. il Collegio dei Revisori (artt. 11 e 15);
4. il Collegio dei Probiviri (art. 18).
CAPO I: ASSEMBLEA DEI SOCI.
Art. 6 - Competenze dell'Assemblea.
Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:
a) la determinazione della quota associativa annuale, pluriennale, vitalizia minima per i soci ordinari e sostenitori (art. 3.2-3)
b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11.1);
c) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (art. 16);
d) la nomina, eventuale, del Consiglio dei Revisori e del suo Presidente (art. 18);
e) l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo (art. 4.4), e del programma delle attività (art. 15/h);
f) l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità, il conseguimento di legati (art. 4.1/c), quando soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del Codice Civile;
g) le modificazioni dello Statuto;
h) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 19).
Art. 7 - Convocazione Assemblea.
7.1. L'Assemblea dei Soci viene convocata nel mese di marzo di ogni anno (art. 4.4.) e ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione (art. 13) o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori (art. 17/c), il Collegio dei Probiviri (art. 18) o almeno un decimo dei Soci effettivi (art. 3.3), dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b) con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.2) -, da affiggere all'albo della sede (art. 1.2) e comunicare ai soci effettivi (art. 3.3) per posta almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.
7.2. L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
7.3. Quando vi siano modifiche dello Statuto all'ordine del giorno dell'Assemblea (art. 6/g), l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.
Art. 8 - Costituzione Assemblea
8.1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:
a) per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 6 precedente:
- in prima convocazione (art. 7.1), quando sia presente almeno la metà dei Soci effettivi (art. 3.3);
- in seconda convocazione (art. 7.2), qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti (art. 3.3);
b) per le modificazioni statutarie (art. 6/g):
- in prima convocazione (art. 7.1), quando siano presenti almeno due terzi dei Soci effettivi (art. 3.3);
- in seconda convocazione (art. 7.2), quando sia presente almeno un terzo dei Soci effettivi (3.3);
c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 6/h):
- sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci effettivi (artt. 3.3 e 10.5).
8.2. Il Socio persona fisica, che nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio (art. 3.3), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) nei casi previsti dall'articolo 10.2. seguente.
8.3. Il Socio soggetto diverso dalla persona fisica può partecipare e votare in persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega a norma di legge e del proprio statuto; può anche delegare altro Socio come al comma precedente.
8.4. In ogni caso, il socio effettivo (art. 3.3) per partecipare all'Assemblea personalmente o per delega, deve aver versato la quota associativa minima (art. 6/a) per l'anno in corso.
8.5. Il Socio delegato non può rappresentare più di cinque altri Soci effettivi (art. 3.3) e deve consegnare alla presidenza (art. 9.1) prima dell'inizio dell'Assemblea, la delega o le deleghe in suo possesso.
Art. 9 - Presidenza Assemblea.
9.1. Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione (art.15/a) o chi ne fa le veci (art. 15/b); in mancanza chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti (art.8).
9.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario dell'Associazione (art.15/c); in mancanza , nella persona di un Socio presente.
9.3. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine (art.6/b/c/d) o su altro argomento di sua competenza (art. 6).
Art. 10 - Deliberazioni Assemblea.
10.1. Ogni Socio effettivo (art. 3.3) presente, personalmente o per delega (art. 8), ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.
10.2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio consultivo (artt. 4.4 e 6/e) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11) non hanno voto, ne possono rappresentare altri Soci (art. 8.2).
10.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti espressi, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art. 8) si allontanino o si astengano dal voto.
10.4. Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine (art. 6/b/c/d); in caso di parità di voti si considera eletto:
- Consigliere (art. 11.1), chi sia Socio da maggior tempo;
- Revisore (art. 16) o Probiviro (art. 18), il Socio con precedenza sul non Socio, e tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo;
- In caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
10.5. Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (artt. 6/h e 19), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci effettivi (artt. 3.3. e 8.1/c), ai sensi dell'art. 21, 3° comma, del Codice Civile.
10.6. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente (art. 9.1) e dal Segretario (art. 9.2) dell'Assemblea.
10.7. Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.
CAPO II: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.
Art. 11 - Composizione Consiglio.
11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di undici Soci effettivi (art. 3.3) secondo determinazione dell'Assemblea dei Soci (art. 6/b), i quali nomineranno nel loro ambito il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
11.2. Possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, persone anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materie oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere le decisioni che a loro competano. 11.3. I Consiglieri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo (artt. 4.4/b e 6/e) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. &/b); prestano la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.
11.4. I Consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consigliari (art. 13) consecutive, sono equiparati a dimissionari.
11.5. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituire con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori (art. 17/c); quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo (art. 6/b).
11.6. L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; la gestione ordinaria viene assicurata dai membri rimasti in carica, finché l'Assemblea dei Soci convoca d'urgenza (art. 7) - dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Consiglio dei §revisori (art. 17/c) abbia ricostituito il Consiglio (art. 6/b).
Art. 12 - Convocazione Consiglio.
12.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente (art. 15/a), o in di lui impedimento, assenza o mancanza, dal Vicepresidente (art. 15/b) o per mandato di uno di loro, dal Segretario (art. 15/c), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1.2) - da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) ed al Collegio dei Revisori (art. 16) almeno dieci giorni prima dell'adunanza o nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.
12.2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori (art. 17/c).
Art. 13 - Adunanze e deliberazioni Consiglio.
13.1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei sui componenti (art. 11.1) in carica; questi non possono farsi rappresentare.
13.2. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti (art. 11.1) presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano al voto; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente dell'adunanza.
13.3. Alle adunanze consiliari assistono di diritto: i Revisori (art. 16) ed il Segretario (art. 15/c) che, di regola,ne redige il verbale.
13.4. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretaria dell'adunanza.
Art. 14 - Rappresentanza e poteri.
14.1. La rappresentanza dell'§Associazione spetta al Presidente (art. 15/a) o, in caso di impedimento, assenza o mancanza di questi, al Vicepresidente (art. 15/b), disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.
14.2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci (art. 6).
14.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente, al Vicepresidente ed agli altri suoi componenti (art. 11.1), individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendosi in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.
14.4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.
Art. 15 - Attribuzione Consiglio.
Al Consiglio di Amministrazione - oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente - competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
a) nominare, nel proprio seno, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione (art. 14.1) convocare e presiedere le Assemblee dei Soci (artt. 7 e 9) e le adunanze consiliari (artt. 12 e 13), sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari (art. 10) e consiliari (artt. 13 e 14.3), compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;
b) nominare, nel proprio seno, il Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14.1) e quelli delegati (art. 14.3) per l'esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio (14.3);
c) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario dell'Associazione - determinandone i poteri e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) per: coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di preparazione, costituzione (artt. 8 e 13), svolgendo (artt. 9 e 13) e verbalizzazione (artt. 10 e 13) delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari; curare la tenuta del Libro delle Assemblee (art. 10.6), del Libro del Consiglio (art. 13.4), dello Schedario dei Soci (art. 3) del protocollo della corrispondenza, degli Atti dell'Associazione;
d) nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione - determinandone i poteri (art. 14) e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11.3 e 11.6) - per: coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art. 4.1), acquisto di beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti di anticipazioni e rimborso dei fondi spese, di formazione dei bilanci (artt. 4.4 e 15/h); curare la tenuta degli Inventari e del Giornale di Cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali;
e) nominare i Soci benemeriti e i Soci onorari (art. 3.5);
f) deliberare, con parere favorevole del Consiglio dei Revisori (art. 17/a), il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per: la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art. 4.4) e l'espletamento del Servizio di cassa, quest'ultimo affidato, di regola, ad una banca designata dal Consigli odi Amministrazione;
g) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (art. 2.2), anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici (art. 15/h), e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessario od utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione (art. 2.1), con facoltà di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione;
h) presentare l'Assemblea dei Soci (art. 6/e) il Bilancio preventivo e quello consuntivo (art. 4.4), ciascuno corredato da una relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di Bilancio, nonché i programmi e le attività di studio, in corso e realizzati;
i) istituire, regolare e sciogliere Organi consultivi e operativi, Comitati, Commissioni, anche permanenti e con partecipazione di non Soci, che propongano iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verifichino i risultati;
l) assumere e dimettere dipendenti, fissandone il trattamento economico secondo la norma vigente, nonché avvalersi e dispensarsi di prestazioni di lavoro autonomo, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi, nei limiti necessari al regolare funzionamento e al perseguimento degli scopi (art. 2) dell'Associazione.
CAPO III: COLLEGIO DEI REVISORI.
Art. 16 - Composizione Collegio Revisori.
16.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone - anche non socie (art. 10.4) - nominate dall'Assemblea dei Soci (art. 6/c) delle quali una con funzioni di Presidente, svelte di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e negli Albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri, in altri Albi professionali, o tra persone con esperienza in materia contabile-finanziaria, che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11)
16.2. I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consultivo (artt. 4.4/b e 6/e) ed alle nuove nomine assembleari (art. 6/c); svolgono le loro funzioni gratuitamente; sono rieleggibili.
Art. 17 - Competenza Collegio Revisori.
Al Collegio dei Revisori compete:
a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti (art. 15/f) l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio (art. 4.4) alle risultanze contabili;
b) presentare all'Assemblea dei Soci (art. 6/e) una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci (artt. 7.1 e 11.6) e del Consiglio di Amministrazione (Art. 12.2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'art. 11.5 ed a quant'altro previsto di competenza del Collegio dello Statuto.
CAPO IV: COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Art. 18 - Composizione e attribuzione Collegio Probiviri.
18.1. L'Assemblea dei Soci, ove e quando lo ritenga, può nominare (art. 6/d) il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone - anche non socie (art. 10.4) nominandone, tra esse, il Presidente.
18.2. I Probiviri durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestandone la loro attività gratuitamente; sono rieleggibili.
18.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgono tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione, tra l'Associazione e l'AIL (art. 2.1.), su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessi, ed esprimere ogni tentativo di amichevole composizione.
PARTE TERZA: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Scioglimento ed estinzione.
19.1. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci (artt. 1.3 e 6/h), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8.1/c con delibera presa e verbalizzata a norma dell'articolo 10.5 precedente.
19.2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:
a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sui sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;
b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e sulle relative modalità
19.3. In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provedere in riguardo l'Organo amministrativo dell'AIL (art. 2.1).
Art. 20 - Rinvio.
Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, né fini di lucro o speculativi.
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