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- GLI IMPORTI DEVOLUTI SONO DEDUCIBILI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI -
Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005: "Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle O.n.l.u.s. sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 €/anno." In alternativa: Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86: "Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 € (4 milioni di lire), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). per le IMPRESE: Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005: "Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle O.n.l.u.s. sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno." In alternativa: Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86: "Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato." In alternativa: Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86: "Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 € o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle O.n.l.u.s." |